Accordo di ristrutturazione dei debiti: impossibile la modifica unilaterale da parte del debitore
ecessaria l’attivazione di una nuova procedura
Sufficiente la sussistenza di opere comuni, pur se distaccate, funzionalizzate al godimento e al servizio delle proprietà esclusive, anche in presenza di due soli condòmini
La funzione perequativo-compensativa opera soltanto ove sia rigorosamente accertato che lo squilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei due ex coniugi derivi dal sacrificio, da parte del coniuge economicamente più debole