Cani randagi aggrediscono un cittadino: non automatica la ‘condanna’ del Comune
Tocca al danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il relativo nesso di causa col danno patito
Cittadino aggredito da un branco di cani randagi: l’episodio non basta, da solo, per ritenere colpevole il Comune. Ciò alla luce del principio di diritto secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole previste per il risarcimento da fatto illecito e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il relativo nesso di causa col danno patito.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 5488 dell’11 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da quanto verificatosi dieci anni fa in provincia di Avellino.
Smentita completamente in Cassazione la valutazione compiuta dal giudice d’Appello, il quale aveva condannato il Comune a versare quasi 7mila euro, a titolo di risarcimento, alla vittima dell’aggressione compiuta da alcuni cani randagi.
Tema centrale è quello relativo alla possibile configurabilità, a fronte dell’episodio, di una specifica condotta colposa a carico dell’ente locale.
In generale, allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest’ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato.
Però, in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa col danno patito. Così, l’elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione, precisano i giudici di Cassazione, dell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi, anche ricorrendo al criterio della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.
In altre parole, in materia di responsabilità per danni cagionati da cani randagi, il danneggiato ha l’onere di allegare i profili di colpa della condotta omissiva del Comune e, poi, di darne successivamente la dimostrazione. E, invece, nella vicenda in esame, il cittadino non ha assolutamente fornito l’allegazione di una specifica colpa dell’ente, ma, anzi, non ha neanche evidenziato specifici profili di negligenza addebitabili al Comune.