Il costo del lavoro non può mettere in discussione l’assegnazione dell’appalto
Respinta la tesi di una ditta sconfitta, secondo cui i costi dichiarati sono eccessivamente ridotti
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno