Il divieto di utilizzo delle shopper di plastica è esteso agli imballaggi?

Il divieto di utilizzo di sacchetti in plastica vale anche per gli imballaggi effettuati dai commercianti? Il quesito, nella forma di interpello ambientale, è stato posto dalla Regione Emilia-Romagna al Ministero dell’Ambiente.

Il divieto di utilizzo delle shopper di plastica è esteso agli imballaggi?

La Regione Emilia-Romagna ha consultato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) per ottenere chiarimenti sull'applicazione del divieto di commercializzazione delle borse di plastica, imposto a seguito della Direttiva europea 2015/720/UE recepita in Italia con il Decreto n. 91/2017.

Secondo il Ministero dell'Ambiente, la normativa definisce la commercializzazione come l'atto di fornire borse di plastica da parte di produttori, distributori e commercianti nei negozi. I produttori inclusi i fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori e i distributori e commercianti, definiti come utilizzatori, sono coinvolti nel divieto, responsabili sia per la fornitura che per la vendita, al fine di ridurre l'impiego delle borse di plastica in linea con gli obiettivi europei.

Per quanto riguarda i comportamenti ritenuti punibili, la normativa fa riferimento alla fornitura di borse di plastica che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa. Per il Mase, i termini utilizzati dal legislatore indicano un'azione attiva compiuta da un soggetto (produttore, distributore o commerciante) con l'obiettivo di fornire borse di plastica non conformi, sia a pagamento che gratuitamente, a un'altra parte.

La giurisprudenza distingue chiaramente tra l'acquisto (non considerato commercializzazione) e la fornitura effettiva dei sacchetti, sottolineando che l'infrazione riguarda esclusivamente l'atto di commercializzazione.

Ed ancora, i giudici di merito hanno chiarito che il divieto riguarda la commercializzazione e non anche la detenzione e che la circostanza della potenziale destinazione delle shopper a fini commerciali è un elemento irrilevante posto che la violazione, come già detto, punisce unicamente l’effettiva commercializzazione.

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