Mancata registrazione dell’atto giudiziario da parte della cliente: colpevole l’avvocato
Il legale avrebbe dovuto avvisare in modo chiaro la cliente in merito alle possibili conseguenze
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno