Niente chiusura dell’affittacamere nonostante i disagi arrecati ai condomini da qualche cliente
Respinta la richiesta avanzata dall’amministrazione condominiale e mirata ad ottenere la cessazione dell’attività
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno