Nozze a rischio nullità: può risultare decisiva la convivenza triennale tra i coniugi

Fondamentale, però, che la coabitazione costituisca una piena, consapevole ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale

Nozze a rischio nullità: può risultare decisiva la convivenza triennale tra i coniugi

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, resa a fronte di grave difetto di discrezione di giudizio di uno dei due sposi, è impedita dalla convivenza triennale tra i coniugi, a patto, però, che questa costituisca una piena, consapevole ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 20389 del 17 giugno 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso relativo ad un matrimonio arricchito da ben tre figli, aggiungono che il vizio genetico del ‘matrimonio atto’ è irrilevante se in concreto non corrisponde effettivamente alla incapacità di intendere e di volere prevista dal Codice Civile –come stato psico‑patologico idoneo a escludere la coscienza degli atti e la capacità di autodeterminazione – e, in ogni caso, se la vicenda non si configura nei termini in cui il Codice Civile consente l’azione di annullamento delle nozze, azione da cui si decade se la convivenza prosegue dopo che il soggetto incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Analizzando la specifica vicenda, il giudice d’Appello ha ritenuto palese la contrarietà all’ordine pubblico, impeditiva alla delibazione di nullità del matrimonio, in considerazione della convivenza prolungata, pari a quasi trenta anni, e ha aggiunto che, in generale, il grave difetto di discrezione non corrisponde ad uno di quei vizi genetici del matrimonio atto, presidiati da nullità nell’ordinamento italiano.
In sostanza, il Tribunale ecclesiastico ha fondato la sua decisione di nullità del matrimonio sul rilievo che la donna, cresciuta con un padre violento, si sarebbe sposata per assicurarsi una via di fuga dal contesto familiare di origine e che dunque avrebbe compiuto tale scelta con leggerezza e immaturità senza avere lo spirito critico per valutare e comprendere l’importanza e la serietà degli obblighi nascenti con il matrimonio. Per il giudice d’Appello, però, va rilevato che nell’ordinamento italiano il matrimonio può essere dichiarato nullo per incapacità anche temporanea di intendere e di volere o nel caso in cui il consenso sia stato estorto da violenza o reso in presenza di errore, circostanze tutte che non ricorrono nella specifica vicenda, e, anzi, la circostanza che la donna si sia sposata con l’obiettivo ben preciso di sottrarsi alle vicende del nucleo familiare d’origine lascia pensare che fosse capace di intendere e di volere, e che pur nella consapevolezza di non essersi determinata dal matrimonio per amore, ha volutamente proseguito il rapporto matrimoniale per quasi trent’anni.
Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi: è corretta, nonostante le obiezioni sollevate dall’uomo, la decisione presa in Appello.
Decisivo il richiamo al principio secondo cui la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del ‘matrimonio rapporto’, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico. Ovviamente, però, la convivenza deve essere connotata dai requisiti della esteriorità, della stabilità, e da comportamenti dai quali può legittimamente inferirsi una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale.
Allo stesso tempo, però, bisogna tenere presente che la convivenza ultra triennale non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, corrispondente a quello previsto nell’ordinamento italiano dal Codice Civile. E, in questa ottica, il vizio di capacità previsto dal Codice Civile non è integrato dalla mera deficienza caratteriale o dalla immaturità del coniuge, in quanto l’incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente.
I magistrati di Cassazione, però, puntualizzano che la ragione di ordine pubblico ostativa alla delibazione di nullità del matrimonio non può ravvisarsi in presenza di quegli stessi vizi che, se le parti avessero scelto la strada del giudizio civile, avrebbero portato il giudice nazionale a dichiarare la nullità del matrimonio. Così, la irrilevanza del vizio genetico a fronte della convivenza triennale si ha solo se la convivenza si connota come una consapevole, piena ed effettiva assunzione e prosecuzione del rapporto matrimoniale, presupponendo quindi la previa scoperta (ovvero rimozione) del vizio genetico (segnatamente il vizio della volontà), diversamente non potrebbe essere consapevole. Anche perché il favor matrimonii, conseguente alla consapevole, piena ed effettiva assunzione e prosecuzione del rapporto matrimoniale, è la ratio sottesa a quelle norme del Codice Civile che sanciscono la decadenza dalle azioni di annullamento del matrimonio, allorquando, venute meno le cause del vizio dell’atto (revoca dell’interdizione, recupero della capacità naturale, cessazione della violenza morale, scoperta dell’errore), vi è stata coabitazione.
Il vizio non può dirsi presidiato da nullità nell’ordinamento italiano se ricorre uno di quei casi in cui è lo stesso ordinamento italiano ad impedire l’esercizio della azione di nullità. Non è solo alla natura del vizio che deve aversi riguardo, ma anche alle ragioni per le quali, a fronte di un vizio genetico del matrimonio atto, il legislatore sceglie di tutelare comunque il matrimonio rapporto, in quanto fondato su una convivenza protratta e consapevole, idonea a sanare il vizio originario, mentre se la convivenza non è consapevole, perché il vizio non è stato scoperto o non è stato rimosso, non può parlarsi di accettazione effettiva del matrimonio, e quindi non si configura quella situazione giuridica di ordine pubblico la cui tutela è inderogabile.
Tornando alla specifica vicenda e venendo al caso della capacità ad esprimere il consenso alle nozze, si osserva che nell’ordinamento canonico il matrimonio è un sacramento, connotato da un legame profondo tra l’atto giuridico e il suo valore spirituale, e sono centrali la libertà del consenso, la capacità critica di valutare e assumere gli impegni matrimoniali e l’atteggiamento del foro interno.
In ambito canonico si prevedono tre distinte ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio e cioè la condizione di coloro che mancano di sufficiente uso di ragione, quella di coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente e quella di coloro che, per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
Nell’ordinamento italiano, invece, il matrimonio è in primo luogo un negozio (‘matrimonio atto’), i cui vizi genetici, per quanto attiene alla libertà e consapevolezza del consenso, sono configurati diversamente: segnatamente, quanto allo stato mentale, rileva lo stato di incapacità di intendere e di volere e cioè la condizione patologica che toglie alla persona l’attitudine ad intendere il reale significato dei propri atti ed incide in modo decisivo sulla capacità di autodeterminazione; non rilevano invece la immaturità, il difetto di assennatezza o la fragilità caratteriale. Inoltre, nell’ordinamento nazionale, il matrimonio rileva anche come rapporto, ed entrambe le dimensioni dell’istituto giuridico hanno ragioni, disciplina e tutela distinte e devono, quindi, essere distintamente considerati, anche per l’individuazione dei principi e delle regole fondamentali che, connotando nell’essenziale ciascuno di essi, sono astrattamente idonei ad integrare norme di ordine pubblico interno che, come tali, possono essere ostative alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario.
Il ‘matrimonio rapporto’ ha invero origine dal ‘matrimonio atto’, ma è costituito dai molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale e familiare che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità, caratterizzandosi così come il contenitore di una pluralità di diritti e doveri inviolabili, di responsabilità, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti dei componenti della famiglia, che lo Stato italiano protegge, impedendo l’ingresso nell’ordinamento nazionale ad atti che possano incidere negativamente su questa compagine di posizioni giuridiche soggettive e di interessi meritevoli di tutela. Ciò fermo restando che sullo scioglimento dal vincolo sacramentale nessuna giurisdizione ha il giudice nazionale, la cui cognizione è limitata agli effetti civili del matrimonio concordatario. Pertanto, nell’ambito del giudizio di delibazione di sentenza ecclesiastica in cui sia stato dedotto il limite d’ordine pubblico e positivamente accertata la sussistenza della convivenza coniugale ultra triennale, restano irrilevanti quei deficit della volontà, e ancor più della personalità, pur in concreto riscontrati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico, che non corrispondano esattamente al difetto di capacità di intendere e di volere previsto dal Codice Civile, inteso come condizione psico-patologica che toglie alla persona l’attitudine ad intendere il reale significato dei propri atti, tale da impedirle di valutare la rilevanza e la conseguenza dell’impegno che assume con il matrimonio.
Così, nell’ordinamento italiano, l’annullamento di un atto per incapacità naturale postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive bensì la prova che il soggetto sia privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.
E deve osservarsi che nel nostro ordinamento non rilevano gli stati emotivi che, restando in interiore homine, non si traducano in comportamenti oggettivamente apprezzabili e giuridicamente rilevanti e che non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l’efficacia nell’ordinamento interno, dandosi rilievo nell’ordinamento canonico, come incidenti sull’iter formativo del volere, anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare.

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