Politico additato come “mammasantissima”: legittimo parlare di diffamazione

Decisiva la sottolineatura che il termine “mammasantissima” evoca, nel linguaggio comune, l’esponente mafioso di primo piano

Politico additato come “mammasantissima”: legittimo parlare di diffamazione

Politico additato come “mammasantissima”: giornalista condannato per diffamazione. Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 12359 del 2 aprile 2026 della Cassazione), i quali inchiodano il direttore di una testata on line e sottolineano che il termine “mammasantissima” evoca, nel linguaggio comune, l’esponente mafioso di primo piano.
Scenario della vicenda è la Calabria. Contesto specifico è una testata on line, che pubblica un ‘pezzo’, a firma del direttore, di fortissima critica ad un esponente politico di rilievo sul territorio. Pronta la reazione del protagonista, suo malgrado, del ‘pezzo’, il quale cita in giudizio il direttore della testata.
Inevitabile, quindi, lo strascico giudiziario, coll’autore del ‘pezzo’ che si ritrova condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con pena fissata in 2mila euro di multa e annesso risarcimento in favore della parte civile, più l’aggiunta del pagamento delle spese processuali.
Col ricorso in Cassazione, però, la difesa sostiene non si sia tenuto in debita considerazione il tenore satirico e di mera critica delle espressioni rivolte alla persona offesa, personaggio politico di rilievo e imprenditore con numerose aziende, espressioni tutt’altro che esorbitanti dai limiti della continenza e nient’affatto lesive della reputazione e dell’onore del destinatario, non essendosi risolte in un’aggressione gratuita e distruttiva, ma, diversamente, in una manifestazione di dissenso, contemplata nell’esimente del diritto di critica politica e di satira.
In aggiunta, poi, la difesa osserva che le espressioni usate non erano indirizzate esclusivamente al personaggio politico, ma dirette anche al suo gruppo politico di appartenenza.
Per i magistrati di Cassazione, però, le obiezioni sollevate dalla difesa non sono affatto convincenti e, quindi, non sono assolutamente sufficienti per mettere in discussione la condanna del direttore della testata.
In prima battuta, viene considerata priva di rilievo la precisazione resa dalla difesa in merito ai destinatari delle espressioni usate nel ‘pezzo’ pubblicato on line, in quanto poco conta che esse non fossero rivolte esclusivamente al personaggio politico, ma dirette anche al suo gruppo politico di appartenenza.
Ciò che conta, invece, è la mancanza di elementi a sostegno di una eventuale veridicità delle espressioni utilizzate. Di conseguenza, il contenuto del ‘pezzo’ si è risolto in mere insinuazioni, prive di riscontro, che integrano il delitto di diffamazione a mezzo stampa, attribuendo alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea a ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità.
Entrando nei dettagli della vicenda, poi, i magistrati sottolineano che la frase incriminata e, in particolare, il termine “mammasantissima” – che evoca, nel linguaggio comune, l’esponente mafioso di primo piano – va ritenuta idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il personaggio indicato nel ‘pezzo’ si fosse reso responsabile di illeciti, anche molto gravi, ma ciò in assenza di alcun ancoraggio a un fatto determinato, cosi risolvendosi nella gratuita aggressione alla reputazione del destinatario della supposta critica.

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