Procura al difensore del condominio: inutile quella rilasciata dall’amministratore dimissionario

Decisiva la constatazione che l’amministratore, alla cessazione dell’incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, non può continuare ad esercitare tutti i poteri previsti dal Codice Civile

Procura al difensore del condominio: inutile quella rilasciata dall’amministratore dimissionario

Alla luce della riforma del condominio, riformata datata 2012, l’amministratore, alla cessazione dell’incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, non può continuare ad esercitare tutti i poteri previsti dal Codice Civile né ha più diritto ad alcun compenso per l’attività ulteriormente svolta, ed è tenuto unicamente ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, intese, queste ultime, come le attività urgenti che non possono essere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore.
Questo il principio ribadito dai giudici (sentenza numero 21883 del 26 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Bari.
Decisivo un dettaglio tecnico: la procura ad impugnare è stata rilasciata al difensore del condominio dall’amministratore già dimissionario.
Su questo fronte, difatti, si è ritenuto applicabile in Appello l’istituto della cosiddetta prorogatio imperii, istituto idoneo a consentire all’amministratore di continuare ad esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza fino alla sostituzione, e ciò sul presupposto della conformità di tale operato alla volontà dei condomini.
Invece, ribattono i magistrati di Cassazione, nel caso in esame, l’amministratore, già cessato dall’incarico per dimissioni, rilasciò una procura ad litem in calce all’atto di citazione in appello del condominio. Si è trattato, dunque, di procura specifica, non già conferita per ogni stato e grado della causa, e ciò, secondo quanto affermato in tema di rappresentanza organica nelle società, avrebbe reso irrilevante l’intervenuta cessazione dalla carica nel corso del prosieguo del giudizio.
Detta procura, in difetto di apposito mandato speciale rilasciato dall’assemblea per proporre appello, al fine prescritto di evitare pregiudizio agli interessi comuni, non risulta dunque validamente conferita, chiariscono i magistrati di Cassazione. Di conseguenza, ne deriva la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, sull’ulteriore rilievo del fatto che neppure si sarebbe potuto concedere il termine per la regolarizzazione della procura, poiché innanzi al giudice il vizio era stato sollevato dalla parte appellata.

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