Scuola, sì alla sospensione per il personale non vaccinato
Applicabili i principi già indicati per il personale sanitario. Prevalente l’interesse all’attività scolastica in sicurezza
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno