Stop alla normativa nazionale che impedisce la modifica ai dati di genere di un cittadino
Ciò vale anche per il cittadino che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro dell’Unione Europea
La normativa nazionale che non consente di modificare i dati relativi al genere di uno dei cittadini che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione è contraria al diritto dell’Unione Europea.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 12 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il caso relativo ad una cittadina bulgara che è stata registrata alla nascita come di sesso maschile, con un nome, un numero di identificazione personale e documenti di identità corrispondenti a tale sesso, e che attualmente vive in Italia, dove ha avviato una terapia ormonale, e si presenta come donna.
Proprio per questo, ella ha adito la giustizia bulgara per far dichiarare che è una persona di sesso femminile e ottenere, di conseguenza, la modifica dei dati di stato civile nel suo atto di nascita.
Nonostante i pareri medici e la perizia giudiziaria che confermavano l’identità di genere rivendicata, la sua domanda è stata respinta. Ciò perché, secondo la normativa nazionale, così come interpretata dall’assemblea plenaria delle Sezioni Civili della Corte Suprema di Cassazione bulgara, il termine ‘sesso’ deve essere inteso nel suo significato biologico, escludendo qualsiasi modifica delle indicazioni relative ad esso, al nome e al numero di identificazione.
Secondo i giudici bulgari, l’interesse pubblico, fondato sui valori morali e religiosi della società bulgara, prevalgono quindi, in generale, sull’interesse delle persone ‘transgender’.
Questa valutazione è compatibile con il diritto dell’Unione Europea?
A rispondere a tale domanda sono i giudici europei, dichiarando che il diritto dell’Unione Europea osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta la modifica dei dati relativi al genere, iscritti nei registri di stato civile, di uno dei suoi cittadini che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro.
In aggiunta, poi, i giudici europei sottolineano innanzitutto che, sebbene il rilascio dei documenti di identità sia di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione Europea. In proposito, i giudici europei rilevano che la discordanza tra l’identità di genere vissuta da una persona e i dati relativi al sesso riportati sulla sua carta d’identità può ostacolare l’esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Tale discordanza può costringerla, in numerose situazioni della vita quotidiana – in particolare, in occasione di controlli d’identità, di spostamenti transfrontalieri o per motivi professionali – a dover fugare dubbi sulla sua identità o sull’autenticità dei suoi documenti ufficiali: una situazione che genera notevoli inconvenienti. Ora, una restrizione alla libera circolazione può essere ammessa solo se riposa su considerazioni oggettive di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità conformemente al diritto dell’Unione Europea e ai diritti fondamentali garantiti dalla ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea, con particolare riferimento al diritto al rispetto della vita privata. Tale diritto tutela l’identità di genere e impone agli Stati membri di istituire procedimenti chiari, accessibili ed efficaci che ne consentano il riconoscimento giuridico.