Assegno di mantenimento: non basta il riferimento al solo reddito certificato dalla documentazione fiscale

SOTTOTITOLO: Necessario tenere conto anche di altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, e suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali, ad esempio, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato

Assegno di mantenimento: non basta il riferimento al solo reddito certificato dalla documentazione fiscale

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, non è sufficiente considerare solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche di altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, e suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali, ad esempio, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato. Parimenti, nella valutazione della capacità reddituale del coniuge che richiede l’assegno, occorre verificare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di tale attività, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. Queste le linee guida fissate dai giudici (ordinanza numero 7123 del 17 marzo 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò imposto in via definitiva ad un uomo di versare ogni mese all’ex moglie un assegno di mantenimento di 500 euro e 1.500 euro come contributo per il mantenimento delle loro due figlie (con l’aggiunta della quota del 70 per cento delle spese straordinarie). Ampliando l’orizzonte, i magistrati ribadiscono che a rilevare, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, è l’accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione. E ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale. E identica valutazione deve essere compiuta con riferimento alle condizioni di vita di ciascuno dei coniugi successive alla separazione, e, in tale ottica, l’attitudine dei coniugi al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile. Ragionando sulla specifica vicenda, dall’esame delle dichiarazioni reddituali dell’uomo , si è potuto rilevare che, durante la convivenza matrimoniale, le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi dell’uomo, il quale disponeva di un considerevole patrimonio frutto di un’attività di intermediazione immobiliare esercitata da parecchi anni, fonte di guadagni significativi in un mercato locale di nicchia che notoriamente non aveva subito flessioni di particolare rilievo. Rilevanti, poi, anche le partecipazioni societarie a disposizione dell’uomo. In ragione, poi, dei numerosi cespiti a disposizione dell’uomo, il tenore di vita goduto dalla famiglia non poteva considerarsi modesto, circostanza, questa, osservano i giudici, rafforzata dagli esiti dell’indagine affidata alla Guardia di Finanza che certificava la consistenza di un variegato e cospicuo patrimonio a disposizione dell’uomo, il quale non è riuscito a smentire e neppure a mettere in dubbio che le sue svariate disponibilità (diretto e indirette) abbiano sempre soddisfatto a pieno tutte le necessità familiari, essendo ben superiori ai redditi formalmente dichiarati (almeno nel periodo 2017-2020). Quanto alla posizione della donna, è emerso che durante il matrimonio ella non aveva mai lavorato, non disponeva di beni immobili, ed aveva un’ età (quasi 50 anni all’epoca della separazione) che non le consentiva un utile inserimento nel mondo lavorativo con una retribuzione piena capace di soddisfare i propri bisogni essenziali.

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