Blocco di neve ghiacciata su una vettura: meteo e sisma non cancellano le colpe del condominio
L’esistenza di simili eventi poteva di certo impedire l’immediata pulizia dei cornicioni del palazzo al fine di evitare il distacco di blocchi di neve, ma non poteva impedire l’apposizione di transenne al fine di delimitare l’area adibita a parcheggio ovvero l’apposizione di segnali di pericolo

Fenomeni nevosi e scosse di terremoto non escludono la colpa del condominio per i danni subiti da un veicolo, regolarmente parcheggiato negli spazi sottostanti lo stabile, centrato da un blocco di neve staccatosi dalla copertura condominiale. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 30 aprile 2025 del Tribunale di Teramo), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un episodio verificatosi nel gennaio del 2017 nella città di Teramo. In sostanza, i fenomeni nevosi e le scosse di terremoto che colpirono Teramo nel periodo compreso tra il 15 ed il 19 gennaio 2017 non rivestono i caratteri della eccezionalità ed imprevedibilità, non potendo, pertanto, integrare un’esimente favorevole al condominio. In primo luogo, osservano i giudici, l’assenza, tra gli atti di causa, di dati scientifici di stampo statistico (cosiddetti dati pluviometrici relativi alle precipitazioni nevose) non consente di apprezzare l’effettiva entità della nevicata abbattutasi sulla città di Teramo e di qualificarla in termini di eccezionalità e imprevedibilità, non essendo a tal fine sufficienti gli articoli di giornale depositati dal condominio. In secondo luogo, non può dirsi eccezionale ed imprevedibile per la città di Teramo, località prossima alle zone montane e già in precedenza colpita da fenomeni tellurici, la presenza di nevicate nel pieno del periodo invernale ovvero di terremoti, non trattandosi, rilevano i giudici, né di eventi inverosimili né di eventi eccezionali. Peraltro, l’esistenza di simili eventi poteva di certo impedire l’immediata pulizia dei cornicioni del palazzo al fine di evitare il distacco di blocchi di neve, ma non poteva impedire l’apposizione di transenne al fine di delimitare l’area adibita a parcheggio ovvero l’apposizione di segnali di pericolo, entrambi non presenti. In sostanza, stante il pericolo derivato dalla cosa a seguito delle forti nevicate e degli eventi
sismici verificatisi durante la giornata del 18 gennaio 2017, aggravando lo stato di pericolo dei luoghi circostanti all’edificio, toccava al condominio attivarsi per mettere in sicurezza la zona, quantomeno attraverso l’apposizione di idonea segnaletica, chiosano i giudici. Evidente, quindi, la responsabilità del condominio per il danno subito dalla vettura, con conseguente risarcimento – 1.000 euro, per la precisione – in favore del proprietario del veicolo.