Concordato misto e continuità aziendale: necessario indicare i beni non funzionali all’impresa destinati alla liquidazione

Se il debitore, però, non indica le attività di dismissione che intende effettuare, allora è giusto nominare un liquidatore giudiziale

Concordato misto e continuità aziendale: necessario indicare i beni non funzionali all’impresa destinati alla liquidazione

A fronte di una proposta di concordato misto, in cui alla prosecuzione dell’attività aziendale si accompagna la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, il debitore deve indicare le attività di dismissione che intende effettuare e, ove tale indicazione manchi o sia generica, il Tribunale deve sopperire nominando un liquidatore giudiziale. Questo il paletto fissato dai magistrati (ordinanza numero 348 dell’8 gennaio 2025 della Cassazione), i quali hanno ritenuto, condividendo le valutazioni compiute in Appello, eccessiva, poiché giustificata solo da un presunto risparmio di spesa, la scelta della società di affidare al legale rappresentante la vendita dei beni ceduti alla procedura per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Prevalente, invece, l’esigenza di una piena e puntuale realizzazione della fase liquidatoria per conseguire l’adempimento della proposta concordataria. Consequenziale, pertanto, per l’omologa del concordato, la nomina di un liquidatore giudiziale, ai soli fini della liquidazione degli asset immobiliari destinati dal piano alla dismissione. In generale, poi, a fronte di un concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale, la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa e proprio al fine di assumere questa caratteristica, deve tuttavia riguardare, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa del nucleo aziendale, vale a dire un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica precedentemente organizzata che conservi la propria identità ed alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali. In altri termini, la continuità presuppone che la pregressa attività di impresa, pur potendo subire un ridimensionamento della sua consistenza quantitativa, prosegua con le peculiari caratteristiche già assunte e mantenga la sua identità sotto un profilo qualitativo, senza essere completamente destrutturata e sostituita con un’attività di impresa altra e differente da quella precedentemente svolta. La conservazione di questa identità deve essere accertata in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione prevista in piano (tra cui, ad esempio, il tipo d’impresa, l’identità dell’attività produttiva, l’utilizzo, almeno in parte, della medesima forza lavoro, il tendenziale mantenimento della stessa clientela, la sottrazione alla liquidazione e la destinazione, almeno in parte, dei beni materiali già in precedenza utilizzati per lo svolgimento dell’attività). Per quanto concerne, poi, le modalità con cui deve avvenire la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, bisogna fare riferimento alla norma generale che regola la cessione dei beni nell’ambito generale del concordato. Occorre perciò che il debitore renda noto come intenda provvedere, indicando la strutturazione delle attività di liquidazione che ha programmato di effettuare. Nel caso specifico, il Tribunale ha constatato che, rispetto alla vendita dei beni da dismettere, la proposta si limitava a prevedere di destinare ai creditori il ricavato dell’alienazione a terzi attraverso cessioni, le quali, tuttavia, non era state altrimenti programmate nel piano ove le modalità e le condizioni della vendita non erano state inserite ed esplicitate. Ebbene, la mancanza dell’indicazione di una specifica e dettagliata modalità liquidatoria non può che portare alla nomina giudiziale di un liquidatore per la dismissione dei beni immobili non funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa, chiosano i magistrati.

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