Inadempimento contrattuale: necessarie prove concrete
La mancanza di dettagli può determinare l’impossibilità di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale e di ristoro economico

A fronte di un presunto inadempimento contrattuale, l’onere di allegazione, gravante sulla parte che agisce in giudizio per ottenere un adeguato ristoro economico, non può ritenersi soddisfatto con la mera denuncia generica dell’inadempimento, ma richiede l’indicazione delle specifiche circostanze che lo integrano. Tale specificità è necessaria affinché il contenuto della domanda possa essere compiutamente identificato e percepito, permettendo così che sia oggetto di accertamento sia in fatto che in diritto. Perciò, la mancanza di tale specificità nell’allegazione determina l’impossibilità di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno. Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 30384 del 25 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un contratto di noleggio. Ampliando l’orizzonte, poi, viene esaminato il tema del risarcimento. Nello specifico, Codice Civile alla mano, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. In sostanza, il legislatore ha voluto evidenziare l’autonomia dell’azione di risarcimento del danno rispetto a quella di risoluzione contrattuale, come pure rispetto a quella di adempimento, con la conseguenza che laddove, come nella vicenda presa in esame, la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta, il giudice è tenuto ad esaminarla. Inevitabile, in chiusura, il richiamo al principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il Codice Civile, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto.