Trattamento chirurgico estetico: come valutare il consenso informato

Laddove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che possa scaturire, si può ritenere presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta

Trattamento chirurgico estetico: come valutare il consenso informato

Il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un trattamento chirurgico estetico, trattandosi di un intervento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, consente di ritenere presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 15957 del 24 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo all’azione risarcitoria proposta nei confronti di un’azienda ospedaliera da una donna, sottopostasi ad un intervento estetico rivelatosi fallimentare, e dai suoi familiari.
Chiara la dinamica della vicenda: la donna ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico di asportazione di massa tumorale incapsulata nella mammella destra e poi ha subito un’operazione, non andata come programmato, per l’inserimento di una protesi mammaria.
Per la donna, e per i suoi familiari, non ci sono dubbi sulla responsabilitĂ  della azienda ospedaliera per le conseguenze negative da lei subite a causa del comportamento negligente dei medici, accusati, in particolare, di una omessa ponderata valutazione del rapporto tra rischi e benefici, in assenza del necessario consenso della paziente, colpita da una compromissione della integritĂ  psico-fisica nella misura del 25 per cento, oltre ad una inabilitĂ  temporanea.
Consequenziale la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico, per omesso consenso informato, danno morale, per perdita di chance) subiti dalla donna e quelli subiti dai familiari che l’avevano assistita, condividendone le difficoltà, le ansie e le sofferenze, con ripercussioni psicologiche e morali.
Per i magistrati di Cassazione, come già per i giudici d’Appello, non ci sono dubbi: è necessario considerare la peculiarità del caso specifico, in cui la paziente si è sottoposta a interventi di chirurgia estetica, in cui il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell’intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente. E questo è, appunto, l’inadempimento qualificato ascritto alla azienda ospedaliera, che non ha ritenuto fosse suo dovere comunicare alla paziente che il fatto di sottoporsi alla simmetrizzazione delle mammelle con intervento di sostituzione della protesi mammaria destra (a distanza di due anni dal posizionamento) e riduzione della mammella sinistra., avrebbe potuto comportare un peggioramento del suo aspetto fisico.
Indiscutibile, quindi, il difetto di una corretta e puntuale informazione della paziente sulle possibili evenienze e sull’esito del trattamento che, avrebbe potuto, addirittura, e come poi puntualmente avvenuto, risolversi in un peggioramento del suo aspetto fisico e del suo stato psicologico.
Logico, poi, ritenere che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta. Superfluo, di conseguenza, l’accertamento sulle determinazioni cui la paziente sarebbe addivenuta se dei possibili rischi fosse stato informata.

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