Vandalizza vetrine e distributore automatico di una farmacia: condanna più severa coll’aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede
Decisivo il riferimento ad una pluralità di elementi fattuali, ossia l’orario notturno di commissione del fatto, la collocazione del distributore automatico all’esterno dell’esercizio, l’affaccio delle vetrine su più strade e la presenza di una sola unità di personale all’interno della farmaci
Raptus vandalico: danni alle vetrine e al distributore automatico di una farmacia. Condanna severa per l’autore dell’incivile azione: sei mesi di reclusione. Decisivo, sanciscono i giudici (sentenza numero 13661 del 15 aprile 2026 della Cassazione), il riconoscimento dell’aggravante della esposizione – dei beni danneggiati – alla pubblica fede.
Su quest’ultimo punto si è centrato inutilmente il ricorso proposto in Cassazione dal difensore dell’azione vandalica.
Condivisa dai giudici di terzo grado la ricostruzione compiuta in Appello, ricostruzione secondo cui il distributore automatico e le vetrine della farmacia sarebbero stati sottratti a un controllo efficace da parte del personale, anche alla luce di circostanze, quali l’orario notturno del fatto e le modalità di esercizio dell’attività, idonee a escludere la sussistenza di una vigilanza diretta e continuativa.
In generale, in tema di danneggiamento su bene esposto alla pubblica fede, è fondamentale appurare che il titolare del bene non sia in concreto in grado di esercitare una vigilanza diretta, continua ed effettivamente impeditiva dell’azione criminosa, dovendosi escludere che la mera presenza occasionale del titolare al momento del fatto sia idonea a elidere tale requisito). In tale prospettiva, la presenza del proprietario o del personale addetto non è, di per sé, idonea a escludere l’esposizione del bene alla pubblica fede, occorrendo che essa si traduca in una relazione immediata di custodia e in un controllo costante ed efficace, concretamente idoneo a impedire l’evento dannoso. Per converso, la vigilanza meramente occasionale o non specificamente impeditiva non incide sulla configurabilità dell’elemento aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, in quanto non interferisce con l’affidamento del soggetto circa la possibilità di aggredire il bene senza un intervento immediato del titolare. Non a caso, in passato, l’esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è stata ricollegata, in una fattispecie, alla presenza del personale all’interno dell’esercizio commerciale, presenza ritenuta espressiva di una vigilanza diretta e continuativa sul bene, tale da consentire una percezione immediata dell’aggressione e una reazione effettivamente impeditiva dell’evento.
Di contro, però, l’esposizione alla pubblica fede deve ritenersi sussistente quando il soggetto abbia fatto affidamento sull’impossibilità, in concreto, per il titolare del bene di esercitare una vigilanza costante e impeditiva, senza che rilevi la presenza momentanea del medesimo al momento della commissione del fatto, ove tale presenza non si traduca in un controllo effettivo sul bene.
Analizzando la specifica vicenda oggetto del processo, va esclusa la sussistenza di una vigilanza diretta, continua e immediatamente impeditiva, valorizzando una pluralità di elementi fattuali – quali l’orario notturno di commissione del fatto, la collocazione del distributore automatico all’esterno dell’esercizio, l’affaccio delle vetrine su più strade e la presenza di una sola unità di personale all’interno della farmacia – che, considerati nel loro complesso, non consentivano di ritenere esercitabile un controllo costante ed efficace sui beni esposti. Né assume rilievo decisivo la possibilità di una percezione visiva o uditiva dell’evento, posto che, ai fini dell’esclusione dell’esposizione alla pubblica fede, è richiesta una vigilanza concretamente idonea a impedire l’offesa al bene e non la mera possibilità di accorgersi della condotta illecita.
Quanto, infine, alla dedotta presenza di un impianto di videosorveglianza, tale strumento integra un controllo meramente successivo, non idoneo a escludere l’esposizione alla pubblica fede in mancanza di una sorveglianza diretta e continuativa immediatamente impeditiva dell’azione criminosa.