Aggiudicazione di un appalto: il risultato prefisso può consentire di valutare le scelte dell’amministrazione

Necessario tendere al miglior risultato possibile per il raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito tramite la procedura ad evidenza pubblica

Aggiudicazione di un appalto: il risultato prefisso può consentire di valutare le scelte dell’amministrazione

Alla luce del ‘Codice dei contratti pubblici’, il risultato che si è prefisso l’amministrazione può rappresentare, esso stesso, un parametro in base al quale il giudice può sindacare la ragionevolezza, logicità e congruità delle scelte compiute, potendo tali scelte non apparire coerenti con il risultato individuato.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 6495 del 22 luglio 2025 del Consiglio di Stato), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un appalto per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento in discarica di fanghi provenienti da un impianto di depurazione, precisano che, se il risultato è lo smaltimento dei rifiuti, l’eventuale offerta che preveda il solo loro trattamento e recupero non può per ciò solo essere esclusa, dovendo la stazione appaltante verificare se tale offerta sia comunque idonea a conseguire il risultato finale, ossia lo smaltimento dei rifiuti.
Per meglio inquadrare la questione, i giudici richiamano il disciplinare di gara e annotano che esso imponeva di produrre una dichiarazione di disponibilità di almeno due impianti autorizzati ad accettare, per il quantitativo oggetto di gara, rifiuti non pericolosi. Sul punto, l’interpretazione seguita dalla stazione appaltante nel provvedimento di autotutela (e di annullamento dell’aggiudicazione) è stata nel senso di ritenere che tale disponibilità dovesse intendersi riferita non già ad impianti di trattamento e recupero, bensì ad impianti di smaltimento di rifiuti in discarica, ritenendo che la regola imposta dal capitolato fosse quella dello smaltimento, fatta salva la mera eventualità, per il futuro e a discrezione della stazione appaltante, di procedere anche al recupero del rifiuto.
Però la società esclusa ha prodotto una dichiarazione di disponibilità di due impianti: uno per trattamento e recupero di tutti e tre i tipi di rifiuti oggetto del servizio ed uno per il trattamento del rifiuto principale. Tuttavia, per nessuno dei due impianti viene prevista una espressa dichiarazione relativa anche allo smaltimento del relativo rifiuto.
La società ha poi ulteriormente argomentato evidenziando che lo smaltimento sarebbe stato comunque garantito, trattandosi di un’attività posta a carico dei medesimi impianti.
A fronte di tale quadro, i magistrati ritengono che la stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale volto all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, avrebbe dovuto tenere in considerazione anche il principio del risultato in sede di bilanciamento dei contrapposti interessi.
Difatti, il nuovo ‘Codice dei contratti pubblici’ stabilisce che il principio del risultato costituisce il criterio prioritario, ma esso era già immanente al sistema della cosiddetta amministrazione di risultato (ricondotto al principio di buon andamento dell’attività amministrativa). E anche la Corte Costituzionale ha ribadito che il principio del risultato è uno dei principi che reggono l’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici e costituisce diretta attuazione del canone di buon andamento, in quanto orienta l’azione delle stazioni appaltanti affinché si realizzi il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
In sostanza, l’amministrazione, secondo questo nuovo paradigma, deve tendere al miglior risultato possibile per il raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito tramite la procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale.
Il dettato legislativo, secondo cui il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale, va letto, dunque, nell’ottica di un recupero e di una valorizzazione dello spazio di discrezionalità dell’amministrazione (e, pertanto, della dimensione del merito amministrativo).
Questo nuovo paradigma deve essere considerato anche dal giudice amministrativo, in quanto esso rappresenta il criterio interpretativo a cui ricorrere per risolvere (anche) i casi di contrasto tra il dato formale del pedissequo rispetto del bando e il dato sostanziale della idoneità delle partecipazioni dell’operatore economico, ovviamente senza mai porre tale criterio in chiave antagonista rispetto al principio di legalità.
Ciò posto, nella vicenda in esame, emerge chiaramente come il risultato che la stazione appaltante ha inteso perseguire con la procedura in questione sia rappresentato dallo smaltimento dei rifiuti. Pertanto, se il risultato è lo smaltimento dei rifiuti, l’eventuale offerta che preveda il solo trattamento e recupero dei rifiuti non può per ciò solo essere esclusa, dovendo la stazione appaltante verificare se tale offerta sia comunque idonea a conseguire il risultato dello smaltimento dei rifiuti. Anche tenendo presente l’obiezione difensiva, secondo cui il risultato finale dello smaltimento dei rifiuti oggetto di gara sarebbe stato comunque garantito, trattandosi di un’attività posta a carico dei medesimi impianti, sebbene non esplicitata formalmente nella relativa dichiarazione di disponibilità.
Ne consegue, quindi, che, in sede di bilanciamento dei contrapposti interessi, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare adeguatamente la possibilità di conseguire il risultato dello smaltimento dei rifiuti anche mediante il ricorso agli impianti di trattamento e recupero indicati dalla società, con la precisazione per cui, in caso di esito positivo della verifica, tale opzione costituirebbe una soluzione anche migliorativa sotto il profilo ambientale rispetto al mero smaltimento in discarica senza alcun previo trattamento.

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