Carta di credito ‘revolving’: possibile la nullità del contratto
Stop all’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo ‘revolving’ a tempo indeterminato, a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’‘Ufficio italiano dei cambi’

In epoca anteriore all’anno 2010 e alla luce della normativa allora vigente, l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo ‘revolving’ a tempo indeterminato, a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’’Ufficio italiano dei cambi’, non è consentita e il relativo contratto è nullo. Tale nullità deriva dalla violazione di norme imperative poste a tutela di interessi pubblici generali, quali la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e la tutela dei consumatori, non rientrando l’attività di promozione e conclusione di contratti di credito ‘revolving’ nella deroga prevista per il credito finalizzato all’acquisto di beni e servizi del venditore.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 12838 del 13 maggio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame una domanda di accertamento della nullità di un contratto di apertura di linea di credito con carta cosiddetta ‘revolving’ concluso, per il tramite del venditore – una società specializzata nella fornitura di arredamento –, con un istituto di credito.
Sul tavolo, in sostanza, una presunta violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
Per i giudici è necessario, innanzitutto, rammentare che la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell’intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest’ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo.
Il tratto distintivo della carta di credito cosiddetta ‘revolving’ risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l’addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cosddetta ‘charge’ in cui l’utilizzatore è tenuto al pagamento delle spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un’unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse.
Più nel dettaglio, il titolare della carta di credito cosiddetta ‘revolving’, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall’emittente. Nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all’emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (cosiddetta rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un’aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi.
Con riferimento all’attività di promozione e rilascio di una siffatta tipologia di carta di credito, la normativa, applicabile al caso in esame ratione temporis, dispone che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l’’Ufficio italiano dei cambi’. Ciò significa che la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell’apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità del contratto.
Dal quadro normativo, difatti, si ricava l’esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento. Da ciò si fa conseguire che ove l’attività finanziaria risulti realizzata da parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell’albo, il contratto di apertura di credito sarebbe nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale.
Difatti, la normativa riserva l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell’elenco istituito presso l’’Ufficio italiano dei cambi’. La deroga ivi prevista all’obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cosiddetto credito finalizzato). Da ciò consegue che l’attività di promozione e conclusione di contratti di credito cosiddetto ‘revolving’, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell’albo istituito presso l’’Ufficio italiano dei cambi’ e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia.