Immobile allagato a seguito di nubifragio: l’eccezionalità dell’evento atmosferico non basta per parlare di caso fortuito
Necessario, invece, fare ricorso a dati scientifici di stampo statistico, in particolare i dati pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa oggetto di custodia, al fine di verificare l’effettiva eccezionalità e imprevedibilità dell’evento naturale

A fronte di danni da cose in custodia, la responsabilità, Codice Civile alla mano, ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito.
Questo il principio generale fissato dai giudici (ordinanza numero 15187 del 6 giugno 2025 della Cassazione), i quali, però, analizzando la specifica vicenda oggetto del processo, precisano che, in presenza di precipitazioni atmosferiche, per configurare il caso fortuito non è sufficiente la generica affermazione dell’eccezionalità dell’evento, ma occorre fare ricorso a dati scientifici di stampo statistico, in particolare i dati pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa oggetto di custodia, al fine di verificare l’effettiva eccezionalità e imprevedibilità dell’evento naturale.
Per inquadrare meglio la questione, però, è necessario richiamare l’episodio che ha dato il ‘la’ al fronte giudiziario.
In sostanza, un privato cittadino ha citato in giudizio una società, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti all’immobile di sua proprietà. Ciò perché, negli ultimi giorni di dicembre del 2004, il compendio immobiliare aveva subito un allagamento, che aveva riguardato il terreno, le cantine ed il piano terra, allagamento causato dalla fuoriuscita di acqua dalla fognatura comunale, che non era riuscita a contenere le acque meteoriche a causa, secondo il cittadino, della mancanza di manutenzione da parte della società a cui il Comune aveva affidato la gestione del sistema idrico comunale.
Per i giudici di merito, però, l’istanza risarcitoria va respinta, poiché, alla luce della relazione redatta dai vigili del fuoco intervenuti presso l’abitazione del cittadino nell’immediatezza dei fatti, la causa dell’allagamento è da ricollegare agli eventi metereologici, integranti caso fortuito, circostanza che impone di escludere la responsabilità della società, non risultando provata l’omessa manutenzione della rete fognaria.
Irrilevante, invece, la consulenza tecnica d’ufficio che, disposta a distanza di anni dall’evento dannoso, si è limitata ad affermare in modo apodittico che non vi era stata manutenzione della fognatura, senza avere preventivamente effettuato accertamenti tecnici a riscontro di tale affermazione.
Per i giudici di merito, poi, bisogna tenere presente che costituisce caso fortuito tutto ciò che rappresenta una eccezione alla normale sequenza causale. Ragionando in questa ottica, sui luoghi di causa, nei giorni indicati, si era verificata una precipitazione di eccezionale intensità, come emergeva anche dalle fotografie prodotte dallo stesso soggetto danneggiato, per cui correttamente si è ritenuto interrotto da caso fortuito il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Queste valutazioni vengono messe in discussione dai giudici di Cassazione, i qual, con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’evento dannoso abbia avuto origine da precipitazioni atmosferiche, ribadisce i criteri che devono presiedere alla valutazione dell’evento meteorico in termini di caso fortuito, sottolineando, in sintesi, che: la riconducibilità all’ipotesi di caso fortuito è condizionata dal possesso dei caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico; per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza; al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nella ipotesi di esclusione della responsabilità, la distinzione tra forte temporale, nubifragio o calamità naturale non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso, e ciò anche perché il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili; in tale ottica, dunque, l’accertamento del fortuito, rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati cosiddetti pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa oggetto di custodia; all’ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo; sicché, l’allegazione dello stato del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la cosa medesima e l’evento lesivo.
A fronte di tali principi, è insufficiente, sanciscono i giudici di Cassazione, analizzando la specifica vicenda, riconoscere l’esimente del caso fortuito solo perché sui luoghi di causa, nel giorno indicato, si era verificata una precipitazione di eccezionale intensità, ponendo a fondamento di tale assunto le fotografie allegate e la consulenza tecnica disposta in primo grado, e dedurre da ciò che il nesso causale tra res ed evento dannoso fosse stato reciso da un evento accertato come eccezionalmente avverso, tale da superare la regolarità causale afferente alla intensità di una precipitazione atmosferica.
Necessario, invece, chiariscono i giudici di Cassazione, per verificare se l’evento atmosferico sia stato o meno eccezionale ed imprevedibile, fare ricorso non a criteri o parametri generici e sostanzialmente soggettivi e non verificabili, bensì a dati scientifici di stampo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.