Realizzazione di impianti fotovoltaici: illegittimi i limiti astratti imposti dalla Regione

Necessario valutare tutte le circostanze del caso concreto e bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, pur non potendo legittimarsi interessi tiranni capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione

Realizzazione di impianti fotovoltaici: illegittimi i limiti astratti imposti dalla Regione

È illegittima la delibera con cui la Regione introduce limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici. Nello specifico, l’amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, è tenuta a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, pur non potendo legittimarsi interessi tiranni capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione.
Questo il principio di diritto fissato dai giudici (sentenza numero 6434 del 21 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agro-voltaico avanzato denominato, progetto messo sul tavolo da una società attiva nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
In premessa, i giudici osservano che la delibera regionale contiene esclusivamente indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e non preclude, a priori e in astratto, qualunque tipo di intervento su uno specifico territorio provinciale. Detto ciò, tale delibera è illegittima, poiché ha introdotto ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio non previsti dal legislatore statale ed ha, senza averne il potere, autonomamente fissato criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, criteri la cui fissazione spetta al legislatore nazionale.
Evidente, quindi, l’abuso compiuto dalla Regione, che non può frapporre ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio non previsti dal legislatore statale. Inoltre, è precluso alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa e, a fortiori, creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa. Inoltre, la Regione non può intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili.
In questo quadro di riferimento, le Regioni possono soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti, purché nel rispetto di specifici principi e criteri. In particolare, il giudizio sulla non idoneità dell’area deve essere espresso dalle Regioni all’esito di un’istruttoria, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti (la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale), la cui protezione risulti incompatibile con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e dimensioni di impianti. Una tale valutazione può e deve utilmente avvenire nel procedimento amministrativo, la cui struttura rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione.
Ne consegue che le Regioni non possono prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione Europea.
Alla luce di tali coordinate, la delibera regionale in esame è, dunque, illegittima avendo prescritto dei limiti generali inderogabili che rendono particolarmente difficoltosa l’installazione di impianti fotovoltaici.
Per chiarezza, comunque, i giudici precisano che la normativa statale non assegna di certo assoluta prevalenza alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, poiché non si può riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto, una azione sul territorio che prescinda, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l’attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica.
Deve essere però l’amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi, però nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, senza che possano legittimarsi interessi tiranni capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione. E la complessa e delicata opera di bilanciamento non può che essere fatta dall’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo nell’ambito del procedimento amministrativo e deve essere adeguatamente motivata, in riferimento al caso concreto, con il provvedimento che chiude il procedimento medesimo.

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