Recesso dall’acquisto del ‘pacchetto turistico’: l’agenzia di viaggi può agire nei confronti del cliente

Va riconosciuto il diritto di verificare la legittimità del recesso e di ottenere il rimborso del corrispettivo eventualmente anticipato al ‘tour operator’ per conto del viaggiatore

Recesso dall’acquisto del ‘pacchetto turistico’: l’agenzia di viaggi può agire nei confronti del cliente

In materia di contratti di vendita di ‘pacchetti turistici’, le obbligazioni facenti capo ai soggetti del rapporto (viaggiatore, ‘tour operator’ e intermediario) vanno intese nella loro unità funzionale, in conformità ai paletti normativi che hanno sancito il superamento della considerazione atomistica dei vari contratti confluenti nel ‘pacchetto turistico’. Pertanto, l’agenzia di viaggi che agisce quale intermediaria è legittimata ad agire nei confronti del cliente sia per la declaratoria dell’illegittimità del recesso esercitato dal medesimo dal contratto di acquisto del ‘pacchetto turistico’, sia per ottenere il pagamento del residuo prezzo di vendita, avendo il diritto di verificare la legittimità del recesso e di ottenere il rimborso del corrispettivo eventualmente anticipato al ‘tour operator’ per conto del viaggiatore. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 35256 del 31 dicembre 2024 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla presunta illegittimità del recesso da un tratto di acquisto di un ‘pacchetto turistico’, hanno ricordato che gli ultimi aggiornamenti normativi hanno sancito il superamento della considerazione atomistica dei vari contratti e rapporti confluenti nel ‘pacchetto turistico’, e ciò al fine di facilitare la tutela dei diritti del turista-consumatore, che può ben rivolgersi al suo diretto interlocutore (di solito il ‘tour operator’), a prescindere dai rapporti interni tra i vari soggetti concorrenti alla formazione del ‘pacchetto’ acquistato, e salvo il diritto di regresso da parte di chi ha pagato. In particolare, l’organizzatore e il venditore di ‘pacchetti turistici’ sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore, nonché ad evitare possibili eventi dannosi, e che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del cosiddetto ‘pacchetto turistico’, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

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