Scontro tra veicoli: come superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti
Fondamentale l’accertamento in concreto che la condotta di un conducente ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso, liberando gli altri conducenti dalla presunzione di concorrente responsabilità

A fronte di un sinistro stradale con scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti può essere superata dall’accertamento in concreto che la condotta di uno di essi ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso, liberando gli altri conducenti dalla presunzione di concorrente responsabilità. E in questa ottica la prova decisiva può essere acquisita anche indirettamente, tramite cioè l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del singolo conducente.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 14977 del 4 giugno 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata dai familiari di un automobilista deceduto a seguito dello scontro frontale tra la vettura da lui guidata e una vettura proveniente nella direzione opposta.
In generale, nel caso di scontro tra veicoli, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di concorrente responsabilità dei conducenti, prevista dal Codice Civile, si ha non solo nel caso di accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, che viene quindi liberato dalla detta presunzione, nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente.
Proprio ragionando in questa ottica, i giudici osservano che, nella vicenda in esame, si è accertato il collegamento eziologico esclusivo dell’evento di danno con il comportamento colposo del conducente che aveva indebitamente invaso la corsia opposta ed aveva cagionato il sinistro. Logico, quindi, ritenere causalmente irrilevante la condotta dell’altro conducente, pur riscontrando in essa, in una con il carattere moderato della velocità, la mancata tenuta rigorosa della destra.
Chiarificatore il riferimento alla compatibilità tra due principi in materia di scontro tra veicoli: il primo afferma che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro conducente; il secondo afferma che la presunzione di pari responsabilità dei conducenti può essere superata anche dall’accertamento in concreto che la condotta di uno in particolare ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso.