Trasferimento del lavoratore: chiarimenti sul concetto di incompatibilità ambientale

In generale, va valutata la scelta aziendale alla luce delle possibili conseguenze della denunciata incompatibilità ambientale del dipendente

Trasferimento del lavoratore: chiarimenti sul concetto di incompatibilità ambientale

A fronte di un provvedimento di non gradimento e di una denuncia penale per tentato furto, è sacrosanto parlare di incompatibilità ambientale, che legittima, di conseguenza, il trasferimento del lavoratore.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 14058 del 13 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito del provvedimento con cui un’azienda ha deciso il trasferimento di un autotrasportatore dopo un cliente dell’azienda aveva vietato l’ingresso del lavoratore presso i propri locali, in quanto sospettato di tentato furto.
In generale, il trasferimento del dipendente, se dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata (garantita dalla Costituzione), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.
Applicando questa visione alla vicenda in esame, a fronte del provvedimento di non gradimento e della denuncia penale per tentato furto, è logico parlare di causa di incompatibilità ambientale, a prescindere da profili di colpa o di negligenza da parte del lavoratore, e, perciò, valutate le conseguenze dell’incompatibilità sull’attività dell’impresa, è sacrosanto ritenere concreta l’esigenza di modifica del rapporto di lavoro, con conseguente ragionevolezza della scelta datoriale.
Entrando nei dettagli della vicenda, va valutata la scelta aziendale alla luce delle possibili conseguenze della denunciata incompatibilità ambientale del lavoratore, ossia la risoluzione del contratto col cliente ed i suoi riflessi sulla composizione del ‘portafoglio clienti’ dell’azienda. In sostanza, la presenza del lavoratore avrebbe compromesso una parte assai consistente dell’attività dell’azienda e dei suoi dipendenti.

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